Il percorso di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ha subito negli ultimi due anni una forte accelerazione dovuta in particolar modo all’applicazione e pubblicazione dei diversi provvedimenti inquadrati come “regole tecniche” attuative delle prescrizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005). Tale percorso presenta ovviamente notevoli implicazioni di natura tecnologica, sia per quanto concerne gli aspetti software, che per quanto attiene all’hardware, ma è evidente a tutti gli addetti ai lavori come allo stato attuale gli aspetti di maggiore delicatezza che sarà necessario trattare al fine di completare il più velocemente possibile l’attuale fase di transizione, saranno quelli di natura organizzativa ed amministrativa. Tale considerazione si basa sull’esperienza pluridecennale maturata dalle Pubbliche Amministrazioni in materie a forte tasso di evoluzione quali ad esempio la gestione documentale, del protocollo e degli archivi, la tutela della riservatezza, la continuità operativa ed il disaster recovery, la trasparenza amministrativa, la gestione dei procedimenti amministrativi; tutte materie che pur essendo fortemente intersecate tra di loro vengono ad oggi trattate “a comportamenti stagni” attraverso un modus operandi che contribuisce a mantenere la Pubblica Amministrazione “in mezzo al guado”, costretta a compiere azioni tese alla digitalizzazione ma senza essere ancora riuscita ad interiorizzare la ratio riorganizzativa alla base delle iniziative del legislatore.
Rendersi conto che gli ostacoli che impediscono oggi di trarre i benefici derivanti dal percorso di digitalizzazione sono principalmente di natura organizzativa e non tecnologica, che gli investimenti fatti dalle Pubbliche Amministrazioni negli ultimi anni in termini di hardware e software devono essere semplicemente sfruttati e non implementati nel breve termine (se non per aspetti marginali), che gli ulteriori investimenti urgenti sono ormai quelli inerenti la riorganizzazione amministrativa, rappresenterebbe sicuramente il primo passo nella giusta direzione. Il secondo passo dovrebbe essere quello di individuare il punto di avvio di questo processo di riorganizzazione amministrativa e conseguentemente lo schema base da utilizzare per produrre i necessari cambiamenti.
A fronte delle considerazioni sopra esposte si è pensato di ideare il percorso professionale descritto nel presente documento con la specifica finalità di fornire uno strumento in grado di qualificare, orientare e sviluppare le multiformi competenze necessarie per progettare il percorso di digitalizzazione che ogni Pubblica Amministrazione ha già avviato e che dovrà concludere nel più breve tempo possibile.
Figura professionale | Obbligo | Riferimento normativo |
Responsabile gestione documentale | SI | Art. 4 DPCM 03/12/2013 Regole tecniche per il protocollo informatico |
Responsabile della conservazione | SI | Art. 7 DPCM 03/12/2013 Regole tecniche in materia di sistema di conservazione |
Responsabile business continuity | NO | / |
Responsabile ufficio unico attuazione | SI | Art. 17 D.Lgs. 82/2005 (Codice amministrazione digitale) |
Difensore civico digitale | SI | Art. 17 D.Lgs. 82/2005 (Codice amministrazione digitale) |
Le competenze tecniche di cui percorsi formativi dovranno consentire l’acquisizione saranno in gran parte comuni; a fronte di ciò anche i contenuti degli iter didattici avranno una base comune in fase iniziale e differiranno in una seconda fase in cui verranno sviluppati approfondimenti specifici legati al percorso prescelto.
La parte comune a tutti i percorsi dovrà permettere l’acquisizione delle seguenti competenze:
La parte specifica dell’iter formativo legata allo specifico percorso prescelto dovrà consentire di acquisire le seguenti competenze :
Figura professionale | Competenze specifiche |
Responsabile gestione documentale |
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Responsabile della conservazione |
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Responsabile business continuity |
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Responsabile ufficio unico attuazione |
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Difensore civico digitale |
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Qualora la Regione fosse particolarmente interessata alle implicazioni dei percorsi di cui sopra in termini di sistema sanitario è possibile declinate gli iter in modo che siano specifici per la sanità.
Durata minima : 100 ore